STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ALPA HISTORICAL CLUB”
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione culturale denominata "
"Alpa Historical Club"
Articolo 2
L'Associazione ha sede presso il domicilio indicato dal Presidente pro tempore
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.
L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario
Articolo 4
L'Associazione ha le seguenti finalità:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dell’andare per mare a vela;
2) promuovere e valorizzare le imbarcazioni e i natanti prodotti dal Cantiere Alpa di Fiesco-Offanengo (Cr);
3) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della barca a vela;
4) proporre provvedimenti per lo sviluppo della nautica da diporto;
5) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente naturale più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
8) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di Associazioni collegate, in relazione alla promozione ed allo sviluppo della nautica da diporto;
9) ottenere per i propri Soci, e per quelli di Associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti;
10) favorire i propri Soci, e quelli di Associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
11) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
12) promuovere i restauri, anche mediante raccolta di fondi, di imbarcazioni ed organizzare corsi per il restauro delle stesse
Articolo 5
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 Soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione
Articolo 7
Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del Socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine stabilito annualmente, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
Articolo 9 bis
Possono essere previsti organi ausiliari dell'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo
Articolo 10
L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'Assemblea deve essere convocata attraverso mezzi telematici ed ogni altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità della stessa a tutti gli associati.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’Associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla pagina web dell'Associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o ancora con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri dispari, scelti tra i Soci dall'Assemblea generale, che restano in carica tre anni, non sono eleggibili una seconda volta se non a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto almeno da un componente per ogni delegazione locale:
1. Adriatico
2. Tirreno
3. Isole
Il Consiglio potrà deliberare la costituzione di nuove delegazioni locali in relazione alle necessità dell'Associazione.
Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o telematico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo
Articolo 14
Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- Articolo 16
- L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
- Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti
Articolo 18
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente
ASSOCIAZIONE
CULTURALE ALPA HISTORICAL CLUB